dal Lunedì al Venerdì: 10:00 - 12:30 (o su appuntamento)
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Via Montegrappa 43 Scala G int.1, Varazze
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La Legge 191/23, convertendo con modificazioni il D.L. 145/23, ha disposto alcuni obblighi che riguardano anche la vita condominiale. In particolare il riferimento è all’art. 13-ter aggiunto con la Legge di conversione.
La prima grande novità è l’attribuzione del CIN, Codice Identificativo Nazionale, rilasciato dal Ministero del Turismo tramite la piattaforma telematica Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive (BDSR), su richiesta ed onere dei Proprietari che utilizzino i propri immobili per le locazioni richiamate dalla medesima Legge (per finalità turistiche o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17).
L’obbligo per tali Proprietari, che interessa il Condominio, è l’esposizione del CIN all’esterno dello Stabile in cui è collocata la struttura nonché l’indicazione dello stesso in ogni annuncio pubblicato e comunicato.
Al di là dell’obbligo di indicazione e comunicazione del Proprietario, occorre una breve riflessione sul luogo di esposizione.
I riferimenti di cui tenere conto sono indubbiamente l’art. 1102 C.c. sul parimenti uso nonché il Regolamento condominiale eventualmente in vigore. Ma dopo una breve analisi di questi due elementi non si può prescindere anche da una valutazione più pratica della vicenda, potendo certo l’Amministratore dare qualche suggerimento ai richiedenti che eviti il fiorire di numerose e svariate targhe all’esterno degli edifici. Una possibile soluzione, non fornendo la norma obblighi di dimensioni o altre particolarità, sarebbe quella di indicare il CIN nella targhetta citofonica, ovviamente in maniera tale che sia debitamente leggibile, possibilità per altro conforme a quanto indicato anche sul sito del Ministero del Turismo in una Faq che recita “Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”.
Un secondo aspetto rilevante della norma è riferito alla sicurezza delle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/17, gestite nelle forme imprenditoriali. Tali unità devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Per mera indicazione, si rileva anche l’obbligo per quelle unità gestite nelle forme imprenditoriali sempre per i medesimi fini, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui al comma 8 dell’articolo de quo.
Il presente documento ha la finalità di informare i condòmini riguardo tale argomento, altresì si sottolinea che gli adempimenti e ottemperanze alla norma specifica sono indubbiamente onere del singolo Proprietario interessato.
Estratto di testo a cura del Centro Studi Nazionale ANACI